Premessa

Le delibere dell’assemblea e del consiglio di amministrazione di società possono essere sottoposte a condizione: vale a dire che la loro efficacia può essere subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto. Ciò anche quando esse riguardino modifiche dello statuto sociale.

Così prevede la massima n. 199 del 23 novembre 2021 il Consiglio notarile di Milano.

Di seguito, forniamo una breve sintesi della massima, la cui rilevanza ci pare notevole, visto che l’opportunità di deliberare modifiche allo statuto sociale destinate ad acquisire o a perdere efficacia al verificarsi di un evento futuro può manifestarsi con una certa frequenza.

Quando e perché si può ricorrere a modifiche statutarie “condizionate”

Si pensi, ad esempio, alle modifiche statutarie collegate:

  • all’ingresso di un nuovo socio
  • a operazioni di fusione o scissione
  • all’attribuzione ai soci di determinati diritti (di veto, di prelazione, di gradimento, di recesso, eccetera) al verificarsi di eventi particolari
  • all’adeguamento alla normativa in vista della quotazione su mercati regolamentati

In questi casi, adottare preventivamente la delibera modificativa e sottoporne a condizione l’efficacia (o la cessazione di efficacia) previene gli inconvenienti collegati alla tutela – solo obbligatoria – del “semplice” impegno a deliberare e rende certa l’esecuzione degli accordi tra le parti: verificatosi l’evento dedotto in condizione, la modifica concordata è infatti automaticamente in vigore (o cessa), senza necessità di un ulteriore atto di impulso o manifestazione di volontà delle parti e, quindi, senza possibilità di inadempimento

Condizioni sospensive e risolutive e relativi effetti

Anche le condizioni apponibili alle delibere possono essere di tipo sospensivo (la delibera non è immediatamente efficace e lo diventa solo se e nel momento in cui si verifica l’evento dedotto in condizione) o di tipo risolutivo (la delibera è immediatamente efficace, salvo perdere tale efficacia se e nel momento in cui si verifichi l’evento dedotto in condizione).

Gli effetti dell’avveramento di queste condizioni, però, a differenza di quanto avviene per quelle apposte ad atti diversi dalle delibere societarie (art. 1360 c.c.), non hanno effetto retroattivo. Pertanto, gli eventi societari precedenti all’avveramento della condizione sono regolati dallo statuto vigente nel momento in cui si svolgono e non da quello divenuto vigente a valle dell’avveramento.

Pubblicità delle “delibere condizionate”

Le delibere condizionate devono essere depositate nel Registro delle Imprese e il termine per il deposito decorre dal momento in cui esse sono state adottate (anche in caso di condizioni sospensive). Questo tutela il diritto dei terzi a conoscere che una data decisione societaria è stata adottata e che essa sarà efficace solo quando (o resterà efficace solo fino a quanto) si verificherà l’evento dedotto in condizione.

Dal momento della pubblicazione della delibera decorrono i termini per la relativa impugnazione, per l’opposizione e quelli collegati alla cd. “pubblicità sanante”.

Al verificarsi della condizione, le modifiche acquistano (o perdono) efficacia automaticamente, senza dover di nuovo riunire i soci o attendere una successiva iscrizione.

L’organo amministrativo della società è però obbligato a dare notizia dell’avveramento della condizione, depositando nel Registro Imprese un’apposita comunicazione e il nuovo statuto recante le clausole che ne sono derivate (art. 2436 c. 6 c.c.).

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